Nel caso specifico in cui un socio dovesse cedere quote societarie in violazione di una specifica clausola di prelazione statutaria la cessione non può essere dichiarata nulla, invalida o inefficace, in quanto prevale l’inopponibilità nei confronti della società di tale cessione. La violazione di una clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente.
Peraltro, la violazione di una clausola di prelazione statutaria non produce automaticamente un danno: grava sul socio l'onere di allegare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa.
Fonte:
https://ilsocietario.it/articoli/casi-e-sentenze/la-cessione-di-quote-societarie-violazione-di-una-clausola-di-prelazione